Ai fini del computo delle campagne di guerra previsto dall'articolo 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336, la valutazione va effettuata nella misura di un anno intero per ciascuna campagna di guerra riconosciuta tale dall'autorita' competente. La valutazione di cui all'articolo 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336, e' utile sia ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio sia ai fini della riduzione dei tempi di attesa per il conferimento della successiva classe di stipendio, paga o retribuzione immediatamente successivi conferibili col semplice decorso della anzianita' e nei cui confronti la valutazione stessa possa operare.

Testo vigente dal 15 ottobre 1971

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1971-10-09;824~art2 · fonte del testo

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