1. Il personale di polizia giudiziaria attualmente operante presso gli uffici giudiziari e' mantenuto nelle sue funzioni fino a che non siano costituite per la prima volta le sezioni di polizia giudiziaria. 2. Per la prima costituzione delle sezioni di polizia giudiziaria, il decreto previsto dall'articolo 6 comma 3 e' emesso non oltre un mese prima della data di entrata in vigore del codice. 3. Il personale e' assegnato alle sezioni a norma degli articoli 7 e 8; tuttavia, al ripianamento si provvede entro trenta giorni dal decreto indicato nel comma 2 e alla assegnazione si provvede non oltre i sessanta giorni successivi.

Testo vigente dal 5 agosto 1989

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271~art20 · fonte del testo

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