(Inosservanza delle disposizioni sulle attribuzioni delle sezioni distaccate del tribunale). 1. L'inosservanza delle disposizioni di ordinamento giudiziario relative alla ripartizione tra sede principale e sezioni distaccate, o tra diverse sezioni distaccate, dei procedimenti nei quali il tribunale giudica in composizione monocratica e' rilevata fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado. 2. Il giudice, se ravvisa l'inosservanza o ritiene comunque non manifestamente infondata la relativa questione, rimette gli atti al presidente del tribunale, che provvede con decreto non impugnabile.

Testo vigente dal 21 marzo 1998

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 213/2004

    Questione inammissibile
    6 luglio 2004

    dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 163-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, introdotto dall'art. 217 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado), sollevata…

    Art. 3 cost. · Art. 25 cost. · Art. 12 c.p.p. · Art. 163-bis Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271~art163bis · fonte del testo

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