Fino a quando non avra' istituito propri organi consultivi e comunque modificato la legislazione in materia, la regione Valle d'Aosta, nell'esercizio delle attribuzioni che le spettano a titolo di trasferimento o di delega, deve sentire gli organi tecnici statali il cui parere sia richiesto dalle leggi dello Stato. A detti organi la regione puo' rivolgersi ogni qualvolta lo ritenga opportuno o quando sia previsto dalle leggi della regione. Nei casi considerati dal primo e dal secondo comma, ciascuno degli organi consultivi e' integrato, ove gia' non lo sia, da un esperto, designato dalla regione.

Testo vigente dal 23 maggio 1978

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1978-05-16;196~art41 · fonte del testo

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