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Miscellanea
Norme di attuazione dell'Accordo italo-egiziano del 10 settembre 1946, con modificazioni ed aggiunte alla legge 21 agosto 1949, n. 610
Legge 29 gennaio 1951, n. 21
- Aggiornato al
- 31 gennaio 1951
- Articoli
- 13
- Versioni storiche
- 13
- Art. 1Il Ministero del tesoro e' autorizzato ad effettuare il pagamento agli aventi diritto…
- Art. 2Sono ammesse al pagamento le persone fisiche, le per sone giuridiche, le imprese sociali…
- Art. 3Le domande devono essere dirette al Ministero del tesoro o all'Ufficio del tesoro presso…
- Art. 4Le domande oltre ai documenti che il richiedente sia in grado di presentare per…
- Art. 5Per il pagamento dei crediti derivanti da rapporti successori devono essere osservate le…
- Art. 6Il Ministero del tesoro puo' richiedere ulteriori documentazioni ed assume le…
- Art. 7E' istituito, in via provvisoria, per tutta la durata degli accertamenti contabili…
- Art. 8L'Ufficio del tesoro presso l'Ambasciata d'Italia al Cairo, oltre che ad istruire le…
- Art. 9Nelle liquidazioni degli importi, di cui all'ultimo comma del precedente articolo verra'…
- Art. 10I pagamenti sono effettuati in Italia, sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni…
- Art. 11E' in facolta' del Ministero del tesoro, di effettuare pagamenti anche in Egitto in…
- Art. 12Tutte le somme accreditate ai sensi del precedente art. 11 nel conto corrente, istituito…
- Art. 13Sono abrogate le disposizioni della legge 21 agosto 1949, n. 610, incompatibili con la…
