I Consigli di amministrazione delle cooperative edilizie, soggette alle norme sulla edilizia popolare ed economica, nel redigere il verbale di consegna di cui all'articolo 98 del regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, devono espressamente far nota al socio che prende in consegna l'appartamento che egli ha il dovere di occupare l'alloggio entro trenta giorni dalla consegna, sotto pena di decadenza dall'assegnazione, o inserendo tale avvertimento nel citato verbale di consegna, ovvero con specifico atto distinto e firmato per conoscenza dal socio. Il termine di decadenza di cui all'articolo 98 decorre comunque da tale comunicazione, alla quale il Consiglio di amministrazione e' tenuto a provvedere entro 15 giorni dal verbale di consegna.

Testo vigente dal 2 marzo 1963

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1963-02-09;131~art1 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari