Norme

Art. 1

Per le spese di personale, necessario ad assicurare il funzionamento delle biblioteche pubbliche statali annesse agli stabilimenti ecclesiastici di cui al regio decreto 7 luglio 1866, n. 3036, e successive modificazioni e integrazioni, e' assegnata la somma annua di lire 344 milioni. La somma suddetta viene annualmente ripartita con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali sulla base delle effettive esigenze di funzionamento delle singole biblioteche e viene accreditata ai conservatori degli stabilimenti ecclesiastici con i quali il Ministro per i beni culturali e ambientali stipula apposite convenzioni.

Testo vigente dal 9 dicembre 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-12-02;803~art1 · fonte del testo

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