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Miscellanea
Norme
Legge 21 aprile 1983, n. 124
Norme concernenti l'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza, integrative della legge 20 settembre 1980, n. 574
- Aggiornato al
- 26 aprile 1983
- Articoli
- 8
- Versioni storiche
- 8
- Art. 1I capitani in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza, iscritti nel quadro…
- Art. 2Per l'anno 1982, in deroga a quanto previsto dalle tabelle n. 1 e n. 3 annesse al…
- Art. 3Nel periodo transitorio dal 1983 al 1985, in deroga a quanto previsto dalle tabelle n. 1…
- Art. 4Le vacanze nel grado di maggiore, necessarie per effettuare le promozioni disposte…
- Art. 5Nel periodo transitorio dal 1981 al 1985, per l'avanzamento al grado di capitano, si…
- Art. 6La commissione ordinaria di avanzamento della Guardia di finanza e' composta: a) dal…
- Art. 7Sono fatte salve le posizioni in ruolo acquisite o da acquisire per effetto…
- Art. 8All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 165 milioni…
