Art. 6 — Ricoveri in istituti

Ferma restando la competenza regionale in materia di ricoveri in istituti, indicata nel decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ai profughi di cui ai numeri 4) e 5) dell'articolo 1, che abbiano superato il sessantesimo anno di eta' o che siano inabili all'abituale attivita' lavorativa, ed ai minori, e' riconosciuta, ove ne facciano richiesta, la priorita' ai ricoveri in idonei istituti.

Testo vigente dal 28 dicembre 1981

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1981-12-26;763~art6 · fonte del testo

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