E' fatto obbligo agli istituti di istruzione musicale, alle istituzioni e organizzazioni, comunque sovvenzionate dallo Stato o da enti pubblici, che gestiscono o utilizzano orchestre o altri complessi strumentali, e all'ente concessionario del servizio pubblico radiotelevisivo di adottare stabilmente come suono di riferimento per l'intonazione la nota La3 di cui all'articolo 1. Sono in ogni caso fatte salve le esigenze di ricerca e artistiche, quando non vengano eseguiti brani di musica vocale e spettacoli lirici.

Testo vigente dal 12 maggio 1989

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1989-05-03;170~art2 · fonte del testo

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