Gli ispettori onorari vigilano sui documenti e cimeli di cui al precedente articolo esistenti nel territorio di loro giurisdizione e segnalano la loro esistenza e le notizie che possono interessare la loro conservazione al Museo nazionale della scienza e della tecnica di Milano e al Museo di storia della scienza di Firenze; inoltre segnalano al Ministero della pubblica istruzione, o ai Sopraintendenti competenti per materia in base alle vigenti leggi, i provvedimenti che ritengono necessari per la loro migliore conservazione.

Testo vigente dal 4 agosto 1954

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1954-07-13;558~art2 · fonte del testo

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