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Miscellanea
Nomina ad ufficiale di complemento di allievi ufficiali caduti o mutilati di guerra
Legge 10 ottobre 1950, n. 870
- Aggiornato al
- 9 novembre 1950
- Articoli
- 5
- Versioni storiche
- 5
- Art. 1Gli allievi ufficiali di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e gli…
- Art. 2Possono essere nominati sottotenenti o guardiamarina di complemento nell'arma, corpo o…
- Art. 3Le nomine di cui ai precedenti articoli avranno decorrenza dalla data sotto la quale gli…
- Art. 4La nomina di cui al precedente art. 1 sara' conferita di ufficio o a domanda dei…
- Art. 5Le nomine di cui alla presente legge non modificano il trattamento di pensione…
