Art. 22 — Decorrenza della pensione ai superstiti
Le pensioni indirette e di reversibilita' decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui e' avvenuta la morte dell'agente o del rappresentante di commercio. Ad esse e' applicabile il meccanismo di revisione di cui all'articolo 11.
Testo vigente dal 23 febbraio 1973
