Ai fini del conferimento delle promozioni per scrutinio ai funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie, relativamente alle vacanze formatesi sino alla data del 31 dicembre 1969, la commissione centrale di scrutinio presso il Ministero di grazia e giustizia, di cui alla legge 23 ottobre 1960, n. 1196, e successive modificazioni, puo' procedere al contemporaneo espletamento di tutti gli scrutini ai quali ciascun funzionario partecipa, formando separate graduatorie per ciascun anno al quale le vacanze si riferiscono.

Testo vigente dal 19 aprile 1971

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1971-04-09;154~artunico · fonte del testo

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