L'articolo 16 del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, e' sostituito dal seguente: "Il pretore assume d'ufficio le prove che ritiene opportune; puo' indicare le lacune che ravvisa nel ricorso e nei mezzi di prova proposti e sentire il richiedente, anche sotto il vincolo del giuramento. Se risulti la pendenza di una lite sul diritto a succedere, o comunque siano note persone aventi interessi opposti, ne ordina la comparizione per essere sentite in contraddittorio col richiedente. Il pretore puo' disporre, a cura e spese del richiedente e nei modi ritenuti piu' idonei, la pubblicazione di un avviso anche sui giornali esteri con invito agli interessati a presentare alla cancelleria le loro opposizioni entro un termine determinato secondo le circostanze. Il richiedente, se giura il falso, e' punito a termini dell'articolo 371 del codice penale".

Testo vigente dal 30 novembre 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-10-29;594~art13 · fonte del testo

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