1. L'articolo 320 del codice penale e' sostituito dal seguente: "Art. 320. - (Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio). Le disposizioni dell'articolo 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio, quelle di cui all'articolo 318 si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, qualora rivesta la qualita' di pubblico impiegato. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo".

Testo vigente dal 27 aprile 1990

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1990-04-26;86~art10 · fonte del testo

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