La percentuale di programmi informativi stabilita quale requisito per l'accesso alle provvidenze previste dall'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, come modificato dall'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 250, dagli articoli 4 e 8 della citata legge n. 250 del 1990 e dall'articolo 23, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, a decorrere dalle domande relative all'anno 1988, e' comprovata mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' resa dal legale rappresentante dell'impresa richiedente. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 36 della legge 6 agosto 1990, n. 223, le imprese devono dare libero accesso agli incaricati del Servizio dell'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri nei locali in cui esse hanno sede ed in quelli di trasmissione, per consentire l'esame e la verifica degli adempimenti di cui all'articolo 20, commi 4 e 5, della citata legge n. 223 del 1990. L'inottemperanza alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 comporta l'esclusione dai benefici per l'anno per il quale e' stata fatta richiesta e per il seguente oltre alla sospensione per un mese dalla concessione di cui all'articolo 16 della legge 6 agosto 1990, n. 223. E' abrogato l'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 1987, n. 410, come modificato dall'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 1987, n. 557.

Testo vigente dal 28 agosto 1991

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urn:nir:stato:legge:1991-08-14;278~art6 · fonte del testo

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