Ai fini di cui all'articolo 13 della legge 17 maggio 1983, n. 217, le strutture ricettive previste dall'articolo 6 della stessa legge, che con proprie opere o attrezzature installate lungo il litorale marittimo o nelle acque interne o nell'ambito dei porti classificati assicurano la sosta, l'assistenza tecnica ed il rifornimento carburanti alle unita' da diporto, assumono le denominazioni di punti di ormeggio e come tali vengono a rivestire una loro autonoma individualita', ferme restando, in ogni caso, le disposizioni in materia di demanio marittimo previste dal codice della navigazione.

Testo vigente dal 21 maggio 1986

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1986-04-26;193~art29 · fonte del testo

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