Art. 11 — Modifica dell'articolo 11 della legge n. 285 del 2000

L'articolo 11 della legge 9 ottobre 2000, n. 285, e' sostituito dal seguente: "Art. 11. - (Garanzia fideiussoria). - 1. Oltre alle garanzie previste dall'articolo 30, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, l'esecutore dei lavori e' obbligato a costituire una ulteriore garanzia, da prestare mediante fideiussione bancaria o assicurativa, del 20 per cento dell'importo degli stessi, destinata a garantire l'ultimazione dell'opera entro il termine fissato dal bando di gara. 2. La cauzione pari al 2 per cento dell'importo dei lavori, prevista dall'articolo 30, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, deve essere accompagnata dall'impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia di cui al comma 1 del presente articolo".

Testo vigente dal 29 marzo 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-03-26;48~art11 · fonte del testo

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