L'articolo 5 e' sostituito dal seguente: "Art. 5. - Il consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Ministro della pubblica istruzione, e' composto:

  • a)dal presidente dell'Istituto, con funzioni di presidente;
  • b)dai due vice-presidenti dell'Istituto;
  • c)da due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;
  • d)da un rappresentante del Ministero del tesoro. I membri del consiglio di amministrazione di cui alle lettere c) e d) durano in carica un quadriennio e possono essere confermati una sola volta. Il consiglio di amministrazione delibera su tutti i provvedimenti di carattere amministrativo, sul bilancio preventivo, sulle variazioni e sul conto consuntivo. In caso di parita' prevale il voto del presidente. Il consiglio di amministrazione viene convocato dal presidente almeno tre volte l'anno e, comunque, ogni volta che la convocazione venga richiesta da almeno un terzo dei componenti".

Testo vigente dal 24 febbraio 1987

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1987-02-14;42~art3 · fonte del testo

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