I commi secondo e terzo dell'articolo 4 della legge 4 agosto 1965, n. 1103, sono sostituiti dai seguenti: "A partire dai corsi che avranno inizio nel 1983 gli aspiranti all'ammissione alle scuole di tecnico di radiologia medica dovranno essere in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado. Ai corsi che inizieranno nel biennio 1983-84 saranno inoltre ammessi gli aspiranti che, avendo ottenuto la promozione al terzo anno di scuola secondaria di secondo grado, abbiano svolto almeno due anni di attivita' lavorativa in gabinetti radiologici. Agli allievi che frequentano l'ultimo anno delle anzidette scuole sono estese le norme dell'articolo 13 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, in materia di servizio militare di leva".

Testo vigente dal 9 febbraio 1983

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1983-01-31;25~art2 · fonte del testo

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