Il termine previsto dall'articolo 1 della legge 28 marzo 1968, n. 341, per il riconoscimento delle qualifiche dei partigiani, limitatamente ai cittadini italiani residenti, all'epoca della lotta partigiana, nelle zone della regione Friuli-Venezia Giulia e a quelli che combatterono all'estero nelle formazioni italiane o straniere, e' riaperto per la durata di sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

Testo vigente dal 4 gennaio 1975

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urn:nir:stato:legge:1974-12-21;702~art1 · fonte del testo

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