L'articolo 3 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e' sostituito dal seguente: "Art. 3. - L'Istituto esercita, sotto forma di mutui a medio e lungo termine, il credito a favore di enti pubblici locali e di altri enti pubblici che, in base a progetti approvati secondo le norme previste per le opere finanziate dalla Cassa depositi e prestiti, sentito il parere tecnico del CONI, intendano costruire, ampliare, attrezzare e migliorare impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, nonche' acquistare immobili da destinare ad attivita' sportive. Il credito viene esercitato altresi', nella forma, con le modalita' e per le finalita' di cui al precedente comma, a favore di: federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI; societa' ed associazioni sportive, aventi personalita' giuridica e riconosciute dal CONI; enti di promozione sportiva, aventi personalita' giuridica e riconosciuti dal CONI; societa' e associazioni sportive affiliate ai predetti enti di promozione sportiva, costituite senza fine di lucro, aventi personalita' giuridica, nonche' a favore di ogni altro ente morale che persegua, in conformita' della normativa che lo concerne e sia pure indirettamente, finalita' ricreative e sportive senza fini di lucro. I mutui saranno garantiti con delegazioni di pagamento a valere sul gettito dei tributi e delle compartecipazioni a tributi erariali. L'Istituto potra' concedere mutui anche con l'acquisizione di ogni altra garanzia reale, mobiliare e immobiliare, personale e fidecessoria da stabilirsi caso per caso dal consiglio di amministrazione, ovvero di garanzie sia dirette sia sussidiarie sotto forme di fideiussione previste da leggi regionali o offerte da ente locale o pubblico, purche' gli impegni trovino la necessaria copertura in una regolare iscrizione in bilancio ai sensi delle norme sulla contabilita' pubblica. Nella concessione dei mutui di cui al secondo comma del presente articolo, sara' data la preferenza alle richieste assistite da contributi in annualita' o in conto interessi concessi dallo Stato, dalle regioni o da altri enti o istituti pubblici. Nei confronti di quei mutuatari che non assicurassero la diligente manutenzione delle opere finanziate o che non mantenessero la destinazione dell'impianto ad uso sportivo, l'Istituto puo' revocare a suo insindacabile giudizio il mutuo concesso. Gli onorari notarili riguardanti gli atti e i contratti relativi ai mutui di cui al presente articolo sono ridotti della meta'".

Testo vigente dal 26 febbraio 1983

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urn:nir:stato:legge:1983-02-18;50~art2 · fonte del testo

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