La facolta' di emanare e modificare disposizioni regolamentari concernenti il funzionamento della Cassa e le modalita' da seguire per le prestazioni e contribuzioni, quando non e' attribuita dalla legge ad uno specifico organo, puo' essere esercitata tanto dal consiglio di amministrazione quanto dal comitato dei delegati, fermo restando che il consiglio non puo' modificare norme regolamentari stabilite dal comitato.

Testo vigente dal 20 febbraio 1992

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1992-02-11;141~art23 · fonte del testo

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