I primi due commi dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, sono sostituiti dai seguenti: "La circolazione, in quantita' superiore a chilogrammi 25 dello zucchero, dello zucchero invertito, del glucosio e del levulosio, del melasso ed altre sostanze zuccherine, anche in soluzione, e' soggetta in tutto il territorio dello Stato a bolletta di accompagnamento da staccarsi, a cura del venditore o dello speditore, da appositi libretti a madre e due figlie, numerati e vidimati dagli Istituti di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, competenti per territorio. Una delle figlie deve essere spedita dal venditore, o dallo speditore, con raccomandata, nella stessa giornata del rilascio, all'Istituto di vigilanza competente per territorio. Detta bolletta deve riportare i nominativi del venditore o dello speditore e di colui che effettua il trasporto nonche' il nominativo e l'indirizzo del destinatario, gli estremi di identificazione del mezzo di trasporto, la quantita' di prodotto trasportato e l'indicazione del periodo di tempo in cui il trasporto stesso viene effettuato. Il venditore o lo speditore devono accertare la effettiva identita' del destinatario e del trasportatore, nonche' gli estremi di identificazione del mezzo di trasporto".

Testo vigente dal 3 maggio 1968

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1968-03-18;498~art13 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari