Il primo ed il secondo comma dell'art. 13 sono sostituiti dai seguenti: "Il Collegio sindacale costituito presso ogni "Cassa" e' composto di tre sindaci effettivi e di due supplenti, nominati dall'assemblea dei soci che ne designera' il presidente. I sindaci gia' nominati dagli organi di vigilanza, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, conserveranno tale ufficio fino alla nomina dei loro successori e comunque fino all'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio al quale hanno partecipato".

Testo vigente dal 19 agosto 1955

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1955-08-04;707~art8 · fonte del testo

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