Il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato a concedere agli ordinari diocesani i contributi trentacinquennali di cui all'articolo 1 della presente legge anche per il completamento di chiese parrocchiali, nonche' di locali da adibire ad uso di ministero pastorale, di ufficio o di abitazione del clero parrocchiale costruiti al rustico fino al 31 dicembre 1970 limitatamente alle opere che hanno beneficiato dell'intervento statale di cui all'articolo 1 della legge 18 aprile 1962, n. 168.

Testo vigente dal 28 luglio 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-06-17;444~art3 · fonte del testo

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