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Costituzionale
Modifiche degli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e norme in materia di procedimenti per i reati di cui all'articolo 96 della Costituzione
Legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1
- Aggiornato al
- 17 gennaio 1989
- Articoli
- 14
- Versioni storiche
- 14
- Art. 1L'articolo 96 della Costituzione e' sostituito dal seguente: "Art. 96. - Il Presidente…
- Art. 2All'articolo 134, ultimo capoverso, della Costituzione, sono soppresse le parole: "ed i…
- Art. 3L'articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e' sostituito dal seguente…
- Art. 4Per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni dal Presidente del Consiglio dei…
- Art. 5L'autorizzazione prevista dall'articolo 96 della Costituzione spetta alla Camera cui…
- Art. 6I rapporti, i referti e le denunzie concernenti i reati indicati dall'articolo 96 della…
- Art. 7Presso il tribunale del capoluogo del distretto di corte d'appello competente per…
- Art. 8Il collegio di cui all'articolo 7, entro il termine di novanta giorni dal ricevimento…
- Art. 9Il Presidente della Camera competente ai sensi dell'articolo 5 invia immediatamente alla…
- Art. 10Nei procedimenti per i reati indicati dall'articolo 96 della Costituzione, il Presidente…
- Art. 11Per i reati commessi dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dai Ministri…
- Art. 12Salvo quanto disposto dal precedente articolo 3, nella legge costituzionale 11 marzo…
- Art. 13Per i procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge…
- Art. 14La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua…
