Il primo comma dell'articolo 86 della legge 26 marzo 1958, n. 425, nel testo modificato dall'articolo 8 della legge 15 febbraio 1967, n. 40, e' sostituito dal seguente: "Ai dipendenti spetta, a cominciare dall'anno solare successivo a quello dell'assunzione in impiego, un periodo annuale di ferie della durata di 21 giorni, quando abbiano un'anzianita' inferiore a cinque anni di servizio, e di 26 giorni, quando abbiano un'anzianita' superiore. Per l'anno solare dell'assunzione spetta un periodo di ferie pari ad un giorno per ogni mese di servizio o frazione di esso superiore a 15 giorni prestato o da prestare nell'anno medesimo. Nel computo del periodo feriale non si comprendono le festivita' intermedie". La modifica di cui al precedente comma ha vigore dal 1° gennaio 1976. Ai dipendenti con anzianita' di servizio compresa fra cinque e dieci anni spetta un periodo di ferie di 23 giorni per l'anno 1974 e di 24 giorni per l'anno 1975.

Testo vigente dal 31 agosto 1974

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1974-08-17;396~art5 · fonte del testo

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