L'articolo 19 del predetto testo unico e' sostituito dal seguente: "Se la casa canonica manchi, o non possa essere resa abitabile neppure con restauri e non vi siano enti o privati obbligati a provvedere il parroco di abitazione, va ammessa fra le passivita' un'indennita' di alloggio. Tale indennita' e' stabilita per una casa adatta allo scopo in base alla media dei prezzi locali, e, comunque, in misura non superiore ad annue L. 80.000 e L. 120.000 per parrocchie site in comuni la cui popolazione non ecceda, rispettivamente, i 100.000 e 300.000 abitanti, ed in misura non superiore ad annue L. 180.000 per parrocchie site in comuni con oltre 300.000 abitanti".

Testo vigente dal 14 agosto 1974

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1974-07-26;343~art14 · fonte del testo

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