L'art. 16 del regio decreto-legge 29 giugno 1933, numero 995, e' integrato dal seguente comma: "Mediante regolamento da deliberare dall'Ente e da approvare con decreto del Ministro per il lavoro, e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro, sono stabiliti la consistenza numerica, le norme di assunzione e di stato giuridico, il trattamento economico di attivita' a qualsiasi titolo e di previdenza del personale - compreso il direttore generale - comunque necessario per le esigenze funzionali dell'Ente".

Testo vigente dal 15 aprile 1958

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1958-03-25;316~art2 · fonte del testo

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