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Miscellanea
Modifiche alle leggi 2 marzo 1963, n. 307, e 14 dicembre 1965, n. 1376
Legge 12 marzo 1968, n. 259
Modifiche alle leggi 2 marzo 1963, n. 307, e 14 dicembre 1965, n. 1376, concernenti il personale delle agenzie e degli uffici locali postelegrafonici
- Aggiornato al
- 2 aprile 1968
- Articoli
- 13
- Versioni storiche
- 13
- Art. 1Il secondo comma dell'articolo 18 della legge 2 marzo 1963, n. 307, e' sostituito dal…
- Art. 2Fra il terzo e quarto comma dell'articolo 18 della legge 2 marzo 1963, n. 307, e'…
- Art. 3Il primo comma dell'articolo 19 della legge 2 marzo 1963, n. 307, e' sostituito dal…
- Art. 4L'articolo 29 della legge 2 marzo 1963, n. 307, e' sostituito dal seguente: "I posti…
- Art. 5All'articolo 53 della legge 2 marzo 1963, n. 307, e' aggiunto il seguente comma: "Per i…
- Art. 6Il secondo comma dell'articolo 54 della legge 2 marzo 1963, n. 307, e' sostituito dal…
- Art. 7Tra il primo e il secondo comma dell'articolo 61 della legge 2 marzo 1963, n. 307, e'…
- Art. 8Il primo comma dell'articolo 64 della legge 2 marzo 1963, n. 307, e' sostituito dal…
- Art. 9Per cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale, gia'…
- Art. 10I procaccia con obbligazione personale licenziati nel triennio precedente alla entrata in…
- Art. 11L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e' autorizzata a bandire un…
- Art. 12I posti che si renderanno disponibili nel ruolo della carriera del personale ausiliario…
- Art. 13In deroga al disposto dell'articolo 3 della legge 2 marzo 1963, n. 307, la…
