Il secondo comma dell'articolo 5 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come modificato dalla legge 26 aprile 1986, n. 193, e' sostituito dal seguente: "Tali registri sono tenuti dalle capitanerie di porto, dagli uffici circondariali marittimi, dagli uffici locali marittimi, dalle delegazioni di spiaggia autorizzate dal direttore marittimo a tenere i registri delle navi minori e galleggianti, nonche' dagli uffici della motorizzazione civile".

Testo vigente dal 12 maggio 1989

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1989-05-05;171~art3 · fonte del testo

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