L'articolo 34, n. 4), della legge 9 febbraio 1979, n. 38, e' sostituito dal seguente: "4) il trattamento previdenziale, assicurativo ed assistenziale, almeno per i casi di malattia, infortunio, morte, nonche' invalidita', vecchiaia e superstiti presso il fondo pensioni lavoratori dipendenti. Tale trattamento deve prevedere l'assicurazione per le malattie - limitatamente alle prestazioni sanitarie - e la stipulazione di un contratto assicurativo per la liquidazione di un equo indennizzo per lesioni di integrita' fisica derivanti da infortuni occorsi o da infermita' contratte durante il servizio; nonche' una indennita' per il caso di morte durante il servizio o per cause di servizio da corrispondere agli aventi diritto seconde le disposizioni di legge o, in mancanza di essi, ad altra persona designata dal volontario".

Testo vigente dal 13 luglio 1982

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1982-07-05;427~art2 · fonte del testo

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