Negli elenchi degli elettori sono iscritti i nominativi dei cittadini italiani che prima del trentesimo giorno precedente la data delle elezioni si presentino agli uffici o cancellerie consolari, dimostrando il possesso dei requisiti di cui all'art. 3. Negli stessi elenchi sono iscritti in via provvisoria:

  • a)i cittadini risultanti da schedari o registri esistenti presso ciascun ufficio o cancelleria consolare e, nelle sedi site sul territorio di Paesi della CEE, dagli elenchi istituiti per le elezioni al Parlamento europeo;
  • b)i cittadini che abbiano fatto pervenire all'ufficio o cancelleria consolare competente, anche per posta, domanda di iscrizione prima del trentesimo giorno precedente alla data delle elezioni. I cittadini contemplati alle lettere a) e b) del comma 2 sono ammessi all'esercizio del diritto di voto qualora dimostrino di essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3, mediante presentazione, presso l'ufficio o la cancelleria consolare, di documentazione idonea o della dichiarazione sostitutiva. Con le stesse modalita' di cui al comma 3, il possesso dei requisiti puo' essere dimostrato, nei locali del seggio, il giorno della votazione, al presidente del seggio, eventualmente assistito da un impiegato dell'ufficio o della cancelleria consolare all'uopo delegato. Sono inoltre ammessi all'esercizio del diritto di voto, in un seggio della circoscrizione dell'ufficio o cancelleria consolare, i cittadini non iscritti negli elenchi degli elettori ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo, purche' dimostrino, con le modalita' indicate nel comma 4, il possesso dei requisiti previsti all'articolo 3. Di tali cittadini il presidente del seggio prende nota ai fini della loro successiva iscrizione negli elenchi degli elettori a cura degli uffici o cancellerie consolari.

Testo vigente dal 29 agosto 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-08-16;530~art4 · fonte del testo

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