In deroga agli articoli 23, primo e secondo comma e 24 della legge 7 febbraio 1958, n. 88, gli Istituti superiori di educazione fisica statali o pareggiati istituiscono, previa autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione, appositi corsi riservati agli iscritti negli elenchi speciali di cui all'articolo 31, quarto comma, della ordinanza ministeriale 30 marzo 1961, concernente il conferimento degli incarichi e delle supplenze per l'anno scolastico 1961-62, i quali alla data del 30 settembre 1966 abbiano prestato nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria e artistica statali o pareggiati, almeno tre anni di servizio, anche non consecutivi, di insegnamento di educazione fisica con qualifica non inferiore a "valente".

Testo vigente dal 14 novembre 1966

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1966-10-24;932~art1 · fonte del testo

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