Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 1989, n. 368, e' inserito il seguente: "1-bis. Il CGIE e' l'organismo di rappresentanza delle comunita' italiane all'estero presso tutti gli organismi che pongono in essere politiche che interessano le comunita' italiane all'estero". Al comma 2 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 1989, n. 368, dopo le parole: "il mantenimento dell'identita' culturale" sono inserite le seguenti: "e linguistica" e dopo le parole: "comunita' locali" sono aggiunte le seguenti: ", nonche' di facilitare il coinvolgimento delle comunita' italiane residenti nei Paesi in via di sviluppo nelle attivita' di cooperazione allo sviluppo e di collaborazione nello svolgimento delle iniziative commerciali aventi come parte principale l'Istituto nazionale per il commercio estero, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e le altre forme associative dell'imprenditoria italiana".

Testo vigente dal 30 giugno 1998

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1998-06-18;198~art1 · fonte del testo

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