Per la risoluzione delle controversie relative alle restituzioni di cui al precedente articolo 2, sorte tra le dogane e gli esportatori, si applicano le disposizioni vigenti per la risoluzione delle controversie doganali. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, nonche' per le modalita' relative alla concessione delle restituzioni di cui al comma precedente, si applicano le disposizioni vigenti in materia di restituzione dei dazi doganali all'esportazione.

Testo vigente dal 5 dicembre 1973

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1973-11-08;773~art5 · fonte del testo

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