La regione Friuli-Venezia Giulia puo' far affluire al Fondo di rotazione, costituito con legge 18 ottobre 1955, n. 908, proprie somme, il cui ammontare sara' stabilito, di volta in volta, con deliberazione della Giunta regionale, nei limiti degli appositi stanziamenti determinati dalla legge di bilancio della Regione. Dette somme saranno destinate a promuovere iniziative economiche in tutto il territorio della regione Friuli-Venezia Giulia; sempre secondo le finalita' e con le modalita' ed agevolazioni, anche fiscali, stabilite dalla citata legge e dalle successive sue integrazioni.

Testo vigente dal 10 febbraio 1970

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1970-01-23;8~art4 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari