All'articolo 7 della legge 28 febbraio 1967, n. 126, e' aggiunto il seguente comma: "Le opere ed i lavori previsti dal piano o dai piani particolareggiati e diretti alla riutilizzazione degli immobili dello Stato, ove tale riutilizzazione sia prevista dal progetto dichiarato vincente del concorso di cui al precedente articolo 6, sono attuati in deroga a quanto disposto dal primo comma dell'articolo 9 della legge 17 maggio 1952, n. 619, relativamente all'obbligo della chiusura degli ambienti sgombrati ed alla necessita' di impedirne qualsiasi utilizzazione".

Testo vigente dal 15 dicembre 1971

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1971-11-29;1043~art3 · fonte del testo

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