L'articolo 5 della legge 24 ottobre 1966, n. 887, e' cosi' sostituito: "I maggiori ed i capitani sono ammessi a frequentare il corso superiore di polizia tributaria, della durata di due anni accademici, nel numero stabilito dal Ministro per le finanze, subordinatamente all'esito favorevole di un esame e nell'ordine della graduatoria compilata in base alle risultanze dello stesso. Possono essere ammessi all'esame i maggiori ed i capitani che ne facciano domanda. I capitani devono aver compiuto, alla data in cui vengono indetti gli esami, il periodo di comando richiesto ai fini dell'avanzamento dalla tabella n. 1 allegata alla presente legge e devono essere compresi, alla data anzidetta, nel primo terzo dell'organico del grado. Sulle domande di ammissione agli esami di cui sopra esprimono parere i superiori gerarchici, fino al comandante di Corpo, e decide la commissione ordinaria di avanzamento, tenuto conto dei requisiti complessivi e dei precedenti di carriera e di servizio degli ufficiali. I capitani ammessi al corso superiore di polizia tributaria sono dispensati dall'obbligo della frequenza del corso superiore d'istituto; essi possono essere valutati per l'avanzamento anche se non abbiano frequentato detto corso. Gli esami previsti dal presente articolo vengono indetti annualmente, alla data del 1 gennaio, con decreti del Ministro per le finanze".

Testo vigente dal 9 giugno 1971

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1971-05-03;320~art1 · fonte del testo

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