In via eccezionale, tenuto conto della indifferibilita' ed urgenza delle opere di cui all'articolo 2, e per la durata di un quinquennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, i progetti elaborati dalla Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi del Ministero dell'interno, nonche' i contratti, gli atti di concessione e le convenzioni per la esecuzione dei lavori, per le provviste e per le forniture inerenti all'attuazione degli adempimenti di cui all'articolo 2, quali che siano le modalita' con cui si sia provveduto ad aggiudicare la fornitura, la provvista o il lavoro, sono approvati dal Ministero dell'interno anche in mancanza dei preventivi pareri previsti dalle disposizioni vigenti, qualora tali pareri non siano espressi entro il termine di trenta giorni dalla richiesta. Per i suddetti lavori, provviste e forniture e' altresi' consentito, entro il limite massimo di spesa di lire 700 milioni, il ricorso alla trattativa privata, anche in deroga alle norme sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato, purche' compatibilmente con le direttive della Comunita' economica europea. L'approvazione del progetto di massima equivale a dichiarazione di pubblica utilita' e di indifferibilita' delle opere. Gli incarichi per la direzione dei lavori e per i collaudi sono conferiti con decreto del Ministro dell'interno e sono compensati in base alla normativa vigente. 4 Il controllo di legittimita' sugli atti concernenti l'esecuzione dei lavori, le provviste e le forniture di cui al presente articolo e' esercitato in via successiva. Non sono comunque derogabili le disposizioni della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni e integrazioni.

Testo vigente dal 5 dicembre 1991

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urn:nir:stato:legge:1991-12-02;384~art3 · fonte del testo

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