La tabella A allegata alla legge 23 dicembre 1980, n. 930, e' integrata, a decorrere dal 1› gennaio 1991, con gli aeroporti di Firenze-Peretola e Pescara, rispettivamente inseriti nella V e nella III classe. L'assunzione, da parte del Ministero dell'interno, del servizio antincendi negli aeroporti di cui al comma 1 e' comunque subordinata alla disponibilita' dei mezzi, dei materiali tecnici e delle infrastrutture definitive, nonche' al previo espletamento delle pro- cedure per il reclutamento e l'addestramento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a tal fine occorrente. Fino ad allora, e comunque non oltre il 31 dicembre 1991, l'espletamento del servizio antincendi negli aeroporti di cui al comma 1 prosegue con le modalita' in atto. Nell'aeroporto di Grosseto il servizio antincendi continua ad essere espletato dall'Aeronautica militare.

Testo vigente dal 5 dicembre 1991

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1991-12-02;384~art1 · fonte del testo

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