L'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, e' sostituito dal seguente: "Per la raccolta delle schede e per la riscossione delle poste i gestori si avvalgono anche delle ricevitorie del lotto. Per il disimpegno delle funzioni predette i gestori possono altresi' autorizzare persone ed enti non appartenenti alla propria Amministrazione. Il regolamento del giuoco o del concorso deve indicare se i ricevitori debbono essere considerati come rappresentanti del gestore o se come agenti in proprio. I gestori sono tenuti a consentire ai propri ricevitori di provvedere anche alla raccolta delle schede ed alla riscossione delle poste degli altri giuochi di abilita' e dei concorsi pronostici esercitati a norma del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496".

Testo vigente dal 9 ottobre 1965

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1965-09-29;1117~art3 · fonte del testo

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