Dopo l'articolo 11 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, e' aggiunto il seguente: "Art. 11-bis. - La persona nominata dal presidente del tribunale ai sensi del terzo comma del precedente articolo 11 deve presentare, nel termine di trenta giorni dalla notizia della nomina, una relazione sullo stato e sulla situazione patrimoniale della societa'. Se gli amministratori sono sconosciuti o trasferiti per ignota destinazione, il presidente del tribunale puo' concedere, a domanda, una proroga non maggiore di sessanta giorni per il deposito della relazione. Se dalla relazione risulta l'inesistenza di elementi patrimoniali attivi sufficienti a coprire le spese e il compenso del liquidatore, questi, nella stessa relazione, deve o chiedere la dichiarazione di fallimento, se ne sussistono i presupposti, ovvero la cancellazione della societa'. Il tribunale, in questo secondo caso, ordina la cancellazione della societa' dal registro delle imprese e provvede alla liquidazione delle spese e del compenso del liquidatore ponendoli a carico dell'erario, integralmente o per la differenza necessaria. Il compenso del liquidatore e' determinato secondo i criteri stabiliti per la determinazione dei compensi spettanti ai curatori del fallimento, con il minimo di L. 300.000. Il compenso al liquidatore e tutte le spese sostenute e liquidate per la cancellazione della societa' dovranno essere dall'erario recuperati con l'esecuzione forzata nei confronti degli amministratori e dei componenti il collegio sindacale, quando ne risulta la responsabilita' in proprio. In ogni altro caso la liquidazione ha luogo nei modi ordinari. La presentazione della relazione e la cancellazione della societa' disposta dal tribunale ai sensi del precedente terzo comma sono esenti da tributi e diritti di ogni specie". Il termine per la presentazione della relazione, di cui al primo comma dell'articolo 11-bis della legge 16 dicembre 1977, n. 904, introdotto dal presente articolo, rispetto alle liquidazioni gia' aperte nel momento di entrata in vigore della presente legge, decorre da questa ultima data.

Testo vigente dal 10 maggio 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-05-07;150~art1 · fonte del testo

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