Attivita' consultiva della Corte dei conti in materia di contabilita' pubblica La sezione centrale della Corte dei conti per il controllo di legittimita' sugli atti, su richiesta delle amministrazioni centrali e degli altri organismi nazionali di diritto pubblico, rende pareri in materia di contabilita' pubblica, anche su questioni giuridiche applicabili a fattispecie concrete connesse all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC), di valore complessivo non inferiore a un milione di euro, purche' estranee ad atti soggetti al controllo preventivo di legittimita' ovvero a fatti per i quali la competente procura contabile abbia notificato un invito a dedurre. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti rendono i pareri di cui al primo periodo su richiesta dei comuni, delle province, delle citta' metropolitane e delle regioni. E' esclusa, in ogni caso, la gravita' della colpa per gli atti adottati in conformita' ai pareri resi. Le sezioni riunite della Corte dei conti assicurano la funzione nomofilattica sull'attivita' consultiva esercitata dalla sezione centrale e dalle sezioni regionali ai sensi del presente comma. I pareri di cui al comma 1 sono resi entro il termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta. In caso di mancata espressione del parere nel termine di cui al primo periodo, lo stesso si intende reso in senso conforme a quanto prospettato dall'amministrazione richiedente, ai fini dell'esclusione della gravita' della colpa di cui al medesimo comma 1, ovvero in senso negativo qualora l'amministrazione richiedente non abbia prospettato alcuna soluzione.

Testo vigente dal 7 gennaio 2026

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2026-01-07;1~art2 · fonte del testo

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