Il primo comma dell'articolo 15 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, e' sostituito dal seguente: "(Requisiti delle societa' commerciali, delle cooperative e loro consorzi e dei consorzi tra imprese artigiane). Per l'iscrizione delle societa' commerciali, delle cooperative e loro consorzi e dei consorzi tra imprese artigiane:

  • a)i requisiti di cui ai numeri 1) e 2) dell'articolo 13 debbono riferirsi: al direttore tecnico ed a tutti i componenti se si tratta di societa' in nome collettivo; al direttore tecnico e a tutti gli accomandatari, se si tratta di societa' in accomandita semplice; al direttore tecnico e agli amministratori muniti di rappresentanza, per ogni altro tipo di societa' o di consorzio;
  • b)i documenti di cui al numero 1) dell'articolo 14 debbono riferirsi al direttore tecnico".

Testo vigente dal 3 aprile 1965

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1965-03-29;203~art7 · fonte del testo

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