Art. 2 — Rimessione in termini e disciplina della conferma

Quando, all'esito delle procedure di conferma gia' concluse, residuano risorse finanziarie disponibili, da accertare con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Consiglio superiore della magistratura, con propria deliberazione, bandisce una nuova procedura valutativa secondo le modalita' indicate dall'articolo 29, comma 3, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, per un numero di posti corrispondente alle risorse disponibili, indicando altresi' i criteri per la formazione, all'esito della selezione, della graduatoria dei candidati. Nel termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione di cui al comma 1, i magistrati onorari non confermati per mancata presentazione della domanda di partecipazione alle prove valutative gia' concluse, oppure per avere rinunciato a sostenere il colloquio orale pur avendo presentato domanda di conferma, possono presentare domanda per la partecipazione alle procedure di cui al comma 1 fino al compimento del settantesimo anno di eta'. All'esito delle procedure di cui al comma 1, i magistrati confermati hanno l'obbligo di restituire integralmente l'indennita' di cui all'articolo 29, comma 2, del citato decreto legislativo n. 116 del 2017, ove percepita. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa di euro 70.000 per l'anno 2026, cui si provvede ai sensi dell'articolo 4.

Testo vigente dal 16 aprile 2025

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urn:nir:stato:legge:2025-04-15;51~art2 · fonte del testo

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