All'articolo 7 della legge 28 luglio 1984, n. 398, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: "I termini previsti dall'articolo 272 del codice di procedura penale possono essere altresi' prorogati fino alla meta' per la fase intercorrente tra la pronuncia della sentenza di primo grado e quella di appello, su istanza motivata del pubblico ministero con ordinanza della sezione istruttoria presso la corte d'appello, limitatamente ai delitti di cui al terzo comma, n. 5), del predetto articolo. L'istanza e' comunicata al giudice e all'imputato. Le proroghe di cui ai commi primo e terzo possono essere disposte quando sono giustificate da oggettive necessita' processuali. Contro le ordinanze che decidono sulle istanze previste dai commi precedenti puo' essere proposto ricorso per Cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione".

Testo vigente dal 18 febbraio 1987

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urn:nir:stato:legge:1987-02-17;29~art5 · fonte del testo

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