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Miscellanea
Modifiche all'ordinamento dell'istituto elettrotecnico nazionale "Galileo Ferraris", in Torino
Legge 25 luglio 1956, n. 925
- Aggiornato al
- 23 agosto 1956
- Articoli
- 18
- Versioni storiche
- 18
- Art. 1Gli articoli dall'1 al 12 e l'art. 15 del regio decreto-legge 4 ottobre 1934, n. 1691…
- Art. 2E' istituito in Torino l'Istituto elettrotecnico nazionale "Galileo Ferraris", Ente…
- Art. 3Scopi dell'Istituto sono: a) dare vita ad un Centro nazionale di alti studi nel campo…
- Art. 4Il patrimonio dell'Istituto e' costituito: a) dal terreno sul quale sorge la sua sede…
- Art. 5Al normale funzionamento dell'Istituto si provvede mediante: a) un contributo dello Stato…
- Art. 6L'Istituto e' amministrato da un Consiglio di amministrazione nominato dal Ministro per…
- Art. 7Il riscontro sulla gestione dell'Istituto e' affidato ad un Collegio di tre revisori dei…
- Art. 8L'anno finanziario dell'Istituto inizia il 1 novembre e termina il 31 ottobre di ogni…
- Art. 9La nomina del direttore dell'Istituto e' effettuata, mediante decreto del Ministro per la…
- Art. 10Un Comitato tecnico consultivo, da istituire a norma del regolamento di cui al successivo…
- Art. 11Per lo svolgimento delle attivita' di cui all'art. 3, l'Istituto e' suddiviso in reparti…
- Art. 12L'Istituto elettrotecnico mantiene a disposizione del Politecnico di Torino i locali…
- Art. 13L'Amministrazione dello Stato, gli Enti fondatori e sovventori hanno diritto a valersi…
- Art. 14Docenti ed assistenti del Politecnico di Torino possono svolgere attivita' scientifica e…
- Art. 15Qualora l'Istituto per qualsiasi motivo cessi di esistere, l'intero suo patrimonio resta…
- Art. 16Gli atti occorrenti per i trasferimenti di proprieta' all'Istituto saranno registrati con…
- Art. 17Mediante regolamenti da deliberare dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto e da…
- Art. 18Ogni qualvolta sara' necessario apportare nuove modifiche al presente ordinamento…
